Calendario_Venatorio_2019-2020
R E G I O N E C A L A B R I A
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI
CALENDARIO VENATORIO 2019/2020
Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA
APERTURA della caccia alle specie consentite:
Domenica 1 SETTEMBRE
Sabato 7 e Domenica 8 SETTEMBRE
da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
Specie cacciabili:
1 e 7 Settembre: Tortora, Colombaccio, Ghiandaia esclusivamente da appostamento;
8 settembre: Colombaccio, Ghiandaia esclusivamente da appostamento;
CHIUSURA generale della caccia: 10 febbraio 2020.
Dal 15 settembre 2019 al 10 febbraio 2020 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.
Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.
La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:
Tortora: 15 settembre al 30 settembre 2019, esclusivamente da appostamento, dal 2 al 13 ottobre 2019 in forma vagante e/o appostamento;
Allodola, Merlo: dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019;
Fagiano, dal 15 settembre al 30 novembre 2019;
Quaglia: dal 15 settembre al 30 novembre 2019;
Tordo bottaccio, dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, dal 20 al 30 gennaio 2020 solo da appostamento;
Tordo sassello e Cesena: dal 6 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, dal 20 al 30 gennaio 2020 solo da appostamento;
Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza: dal 2 ottobre 2019 al 16 gennaio 2020 in forma vagante e/o da appostamento, dal 18 gennaio al 10 febbraio 2020 esclusivamente da appostamento;
Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d’acqua, Porciglione: dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020;
Combattente: dal 15 settembre al 6 ottobre 2019;
Colombaccio: dal 15 settembre al 30 dicembre 2019 in forma vagante e/o da appostamento, dal 18 gennaio al 10 febbraio 2020 esclusivamente da appostamento;
Beccaccia: dal 12 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;
Lepre comune: dal 15 settembre al 15 dicembre 2019 (con l’ausilio del cane da seguita);
Cinghiale: dal 3 ottobre 2019 al 2 gennaio 2020 (con l’ausilio del cane da seguita);
Volpe: dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 (con l’ausilio del cane da seguita);
Dal 4 gennaio al 30 gennaio 2020, la caccia alla Volpe è consentita anche alle squadre autorizzate dall’Amministrazione Regionale, previa predisposizione di specifici disciplinari. La richiesta di autorizzazione delle squadre deve pervenire, entro e non oltre il 6 dicembre 2019, presso gli uffici del Settore competente su modello appositamente predisposto che sarà pubblicato sul sito www.agroservizi.regione.calabria.it.
Dal 2 al 10 febbraio 2020, la caccia è consentita su tutto il territorio regionale, per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l’esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92, alle specie Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza e Colombaccio.
Nel territorio regionale è sospesa la caccia alla Starna, alla Coturnice ed alla Moretta.
E’ consentito l’abbattimento di soggetti di Starna e Coturnice di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC ed anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell’area interessata pari al 20% delle previsioni di abbattimento. La Regione Calabria autorizzerà la manifestazione e accerterà l’avvenuta immissione.
Non sono autorizzabili manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di selvatico di Starna e Coturnice.
Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia, quali:
a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell’arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l’induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
b) verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l’estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.
L’annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l’area di svernamento disponibile.
E’ consentita la caccia agli Anatidi, con l’ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92. Gli stampi possono essere posti nelle acque marine entro i 100 metri della battigia.
ORARIO DI CACCIA
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.
Per le specie Beccaccia la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.
La caccia di selezione al Cinghiale è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
La caccia al Cinghiale è consentita dalle ore 7,00 fino al tramonto nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l’orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l’arma sia debitamente scarica ed in custodia.
LIMITI DI CARNIERE
Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 30 Volpi, 30 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 30 Gazze, per giornata di caccia.
Cinghiale: 20 capi giornalieri per squadra.
Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite giornaliero di: 5 Tortore per un massimo di 20 capi stagionali, 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 02 gennaio e il 20 gennaio 2020, con un massimo di 20 capi stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10 Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi , 5 Trampolieri; 5 Rallidi; 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali; 5 Pavoncelle con un massimo di 25 stagionali; 2 Moriglioni con un massimo di 10 capi stagionali;
MODALITA’ DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE
La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. La caccia al cinghiale è regolamentata da apposito disciplinare, nelle aree interessate non sono preclusi ad altri tipi di caccia.
Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l’uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L’utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all’inizio di ogni stagione venatoria, agli Uffici Regionali presso il Settore 1 del Dipartimento n.8 ed all’ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.
La caccia di selezione è disposta dall’Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.
ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC – secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli AA.TT.C. destinato all’attività venatoria. L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dal 27 luglio al 14 settembre 2019, fatta eccezione per le giornate del 1, 7 e 8 settembre 2019.
E’ sempre consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni precedentemente rilasciate.
USO DEI CANI DA CACCIA
L’uso dei cani da riporto è consentito nelle giornate dell’1, 7 e 8 settembre 2019
L’uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020.
L’uso dei cani da seguita é consentito:
– dal 15 settembre al 15 dicembre 2019 per la caccia alla Lepre comune;
– dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 per la caccia alla Volpe;
– dal 3 ottobre 2019 al 2 gennaio 2020 per la caccia al Cinghiale;
ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO
L’addestramento e l’allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture, la Regione può autorizzare l’addestramento e l’allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.
Per la sola attività di volo non s’impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l’addestramento ed il divieto d’abbattimento di qualsiasi animale.
UCCELLAGIONE
È vietata qualsiasi forma d’uccellagione.
ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE RETE NATURA 2000
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”) si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica) alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia al cinghiale;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
d) utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”),
e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da
zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
f) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1 (piano di gestione);
g) di esercizio dell’attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.
Per quel che attiene le aree classificate IBA (Important Bird Areas) – Inventario 2002: area del Marchesato e fiume Neto (IBA n. 149), area Alto Ionio Cosentino (IBA n. 144), area della Sila Grande (IBA n. 148), area Pollino – Orsomarso (IBA n. 195), area Costa Viola e Aspromonte (IBA n. 150), ai sensi della DGR n. 729 del 9 novembre 2010, si applica la disciplina di cui al DPR 357/97.
Nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000) è consigliato l’utilizzo di munizioni atossiche in adesione all’accordo internazionale AEWA al quale l’Italia ha formalmente aderito con la Legge n. 66/2006; si suggerisce altresì, l’impiego di munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.
DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA
Il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale mediante modulo MAV, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito http://www.agroservizi.regione.calabria.it da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 28 febbraio 2020 all’Ente che lo ha rilasciato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, inoltre, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell’avvenuto versamento su apposito c.c.p. dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.
I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell’ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell’inizio della stagione venatoria al Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza.
I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell’attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti vigenti potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta, per la cui iscrizione in ambito diverso da quello di residenza, fa riferimento l’art. 7 del Regolamento di Attuazione degli AA.TT.C. 16 Settembre 2010 n. 11. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l’emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).
I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio regionale.
I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l’attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell’arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l’autorizzazione da parte della Regione (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.
Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.
DIVIETI
È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
È vietato cacciare il Cinghiale con l’uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.
SANZIONI
Ai trasgressori delle norme che regolamentano l’attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.
VIGILANZA
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria della Città Metropolitana di Reggio Calabria, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientali, ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull’osservanza delle presenti disposizioni.
TAVOLE ASSUNTE QUALE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI ALBA E TRAMONTO
Settembre 2019 Data Sorge Tra. 01 Do 06:22 19:25 02 Lu 06:23 19:23 03 Ma 06:24 19:22 04 Me 06:25 19:20 05 Gi 06:26 19:29 06 Ve 06:27 19:17 07 Sa 06:27 19:15 08 Do 06:28 19:14 09 Lu 06:29 19:12 10 Ma 06:30 19:11 11 Me 06:31 19:09 12 Gi 06:32 19:08 13 Ve 06:33 19:06 14 Sa 06:34 19:04 15 Do 06:35 19:03 16 Lu 06:36 19:01 17 Ma 06:36 19:00 18 Me 06:37 18:58 19 Gi 06:38 18:56 20 Ve 06:39 18:55 21 Sa 06:40 18:53 22 Do 06:41 18:51 23 Lu 06:42 18:50 24 Ma 06:43 18:48 25 Me 06:44 18:47 26 Gi 06:45 18:45 27 Ve 06:45 18:43 28 Sa 06:46 18:42 29 Do 06:47 18:40 30 Lu 06:48 18:39
Ottobre 2019
Data
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02 Me
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03 Gi
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04 Ve
06:52
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05 Sa
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06 Do
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07 Lu
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10 Gi
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11 Ve
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12 Sa
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18:20
13 Do
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14 Lu
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15 Ma
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26 Sa
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18:01
27 Do
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28 Lu
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29 Ma
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30 Me
06:18
16:56
31 Gi
06:19
16:55
Novembre 2019
Data
Sorge
Tra.
01 Ve
06:20
16:54
02 Sa
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03 Do
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06 Me
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10 Do
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23 Sa
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24 Do
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25 Lu
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26 Ma
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16:34
27 Me
06:49
16:33
28 Gi
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16:33
29 Ve
06:51
16:33
30 Sa
06:52
16:32
Dicembre 2019
Data
Sorge
Tra.
01 Do
06:53
16:35
02 Lu
06:54
16:35
03 Ma
06:55
16:35
04 Me
06:56
16:35
05 Gi
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06:58
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07 Sa
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16:35
10 Ma
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11 Me
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14 Sa
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16:36
15 Do
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16 Lu
07:05
16:36
17 Ma
07:06
16:37
18 Me
07:07
16:37
19 Gi
07:07
16:38
20 Ve
07:08
16:38
21 Sa
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22 Do
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24 Ma
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25 Me
07:10
16:41
26 Gi
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16:41
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28 Sa
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29 Do
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16:43
30 Lu
07:12
16:44
31 Ma
07:12
16:45
Gennaio 2020
Data
Sorge
Tra.
01 Me
07:12
16:46
02 Gi
07:12
16:47
03 Ve
07:12
16:47
04 Sa
07:13
16:48
05 Do
07:13
16:49
06 Lu
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07 Ma
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08 Me
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09 Gi
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10 Ve
07:12
16:54
11 Sa
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16:55
12 Do
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16:56
13 Lu
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16:57
14 Ma
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16:58
15 Me
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16:59
16 Gi
07:11
17:00
17 Ve
07:10
17:01
18 Sa
07:10
17:02
19 Do
07:09
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20 Lu
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Febbraio 2020
Data Sorge Tra.
01 Sa
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02 Do
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03 Lu
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04 Ma
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07 Ve
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08 Sa
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10 Lu
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