Elenco_versamenti_annuali_porto_di_fucile
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Domanda ammissione esami di caccia provincia
Esercizio dell’attività venatoria
L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla legge 157/92.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui sotto.
E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. Ogni altro abbattimento è vietato.
L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria. La licenza di porto di fucile ha validità su tutto il territorio nazionale.
Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è, altresì, necessario il possesso si un apposito tesserino regionale, rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ATC ove è consentita l’attività venatoria. I tesserini regionali previsti per l’esercizio dell’attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciato.
E’ vietato a chiunque l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali.
Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria
L’attività venatoria è consentita con l’uso di fucile con canna ed anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l’uso dell’arco e del falco.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’art 6 della Legge Nazionale 157/92.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punte e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell’ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali ed a impiegare stampi nella caccia da appostamento.
E’ vietato l’uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito dall’art 3 della Legge Regionale 9/96.
E’ consentito l’uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera muttagia, pavoncella e colombaccio.
Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità.
Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’art. 11 della L. Regionale 9/96
Abilitazione all’esercizio venatorio
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia.
Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:
legislazione venatoria: nozioni di legislazioni venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette, mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza, sanzioni;
zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale, cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento, zone protette di produzione e di caccia, territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili, uso, addestramento e riconoscimento cani;
armi e munizioni di caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni di caccia, conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione e loro maneggio; custodia e trasporto armi;
tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola: concetti di tutela dell’ambiente e sua conversione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;
pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio e arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunati.
Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall’Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una solo esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d’esame. In caso di idoneità il Presidente della commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d’esame. Coloro i quali non siano stati ammessi giudicati idonei possono sostenere una nuova prova d’esame dopo non meno di due mesi dall’esame sostenuto.
Alla domanda per sostenere la prova d’esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti.
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